Ecobonus 110%: detrazione, sconto in fattura e cessione del credito.

Perché in casa mia non ci sono appesi miei dipinti? E’ perché non posso permettermeli.
Pablo Picasso

Nel DL 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” è prevista l’elevazione dell’aliquota al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

La nuova misura affianca le altre le altre detrazioni in essere dedicate agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (Sismabonus) e di riqualificazione energetica degli edifici (Ecobonus).

La vera novità fiscale non è tanto nell’aumento dell’aliquota che passa dal 50% della spesa sostenuta al 110% della stessa ma nelle ipotesi di fruizione prevista; la prima prevede che la fruizione diretta si esaurisca in 5 anni, la seconda è l’opportunità di optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi, (sebbene il limite sia nella disponibilità finanziaria delle imprese e che le stesse abbiano imposte da versare), al netto del costo dello sconto stesso, la terza è la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante, anch’essa ridotta dei costi bancari. In questo caso si dovrà inviare dal 15 ottobre 2020 una comunicazione per esercitare l’opzione. Il modello da compilare e inviare online è quello approvato con il provvedimento dell’8 agosto 2020.

La detrazione  riconosciuta è da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.

In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di: sconto dai fornitori  dei beni o servizi (sconto in fattura) è un contributo anticipato, presumibilmente al netto dei costi dell’operazione finanziaria, dell’impresa appaltante e cessione  del credito, soggetta può essere disposta in favore: a) dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi; b) di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti) c)di istituti di credito ed intermediari finanziari è soggetta, oltre agli adempimenti ordinariamente previsti, sia alle asseverazioni tecniche: rispetto dei requisiti tecnici necessari e congruità delle spese, sia al visto di conformità dei dati relativi alla documentazione inviata per esercitare l’opzione.


Tralasciando la detrazione in dichiarazione dei redditi e lo sconto, affrontiamo la cessione del credito a banche ed intermediari finanziari

Alcuni istituti di credito hanno messo a punto la propria offerta finanziaria per imprese e persone fisiche Intesasanpaolo, Unicredit, Bnl, Mps, Banco Popolare, Credit Agricole. AL momento solo Intesa san paolo e d Unicredit hanno scritto le condizioni dell’offerta e reso disponibile il foglio informativo.

La proposta prevede due soluzioni: la sola cessione del credito e un presitito verro e proprio che affianca la successiva cessione del credito: la 1° proposta è rivolta a chi anticipa le spese dei lavori. Maturato il credito d’imposta, in stato di avanzamento dei lavori ovvero alla fine degli stessi, viene ceduto alla banca, che lo paga subito, scontandolo dei costi dell’operazione finanziaria, mentre la 2° opzione è riservata a quanti non vogliano o non possano anticipare la liquiditàpersonale per pagare i lavori effettuati. In ipotesi, la banca offre il finanziamento necessario persostenere le spese che l’impresa effettui i lavori e presenti la fattura.

Come per ogni prestito, sono previsti interessi e spese accessorie, che verrebbero ripagati dalla successiva cessione del credito d’imposta.

Nel caso in cui, una parte del lavori risultino sprovvisti dei requisiti per accedere al superbonus, questa quota parte di debito residuo dovrà essere ripagata alla banca magari rinegoziando il prestito per ripagarlo poco alla volta.

Fonte: DL34/2020; Provvedimento dell’8 agosto 2020, Circolare 24 – 2020 e Guida AdE

#WalterTroisi

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