Il Testamento

Il piacere di un ricco che fa testamento non è di pensare a coloro che arricchirà, ma a coloro che deluderà.” Abel.Bonnard

L’istituto è così definito dall’art. 587 del codice civile: “Il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse”.
E’ un atto personale, non può essere redatto da terzi o da un rappresentante e rappresenta l’unico strumento possibile per poter disporre dei propri beni dopo la morte.
Prerogative essenziali e garantite dalla legge del fare testamento sono dalla legge, la #libertà e la #revocabilità.

La libertà del testatore è garantita dalle norme che vietano:
a) i “patti successori” (ogni disposizione successoria contenuta in un contratto o legata a disposizioni successorie di altri è nulla);
b ) il ”testamento congiunto” (atto unico con il quale due persone dispongono in favore di un terzo);
c) il “testamento reciproco” (atto unico con il quale due persone dispongono dei propri beni in modo simmetrico, ovvero uno a favore dell’altro).

La libertà di disporre dei propri beni per testamento è limitata ad una parte del proprio patrimonio in presenza di parenti stretti è totale solo in mancanza di familiari prossimi.

Il testamento può essere revocato in ogni momento, senza alcuna limitazione:nessuno può rinunciare alla facoltà di revoca e ogni clausola o condizione posta alla revocabilità è nulla.

Il testamento può essere ordinario o speciale:
nell’ambito della prima categoria la legge distingue il testamento olografo da quello redatto per atto di notaio, a sua volta pubblico o segreto;
mentre i testamenti speciali rappresentano particolari forme di testamento pubblico, riconosciute solo per determinate situazioni o circostanze eccezionali

IL TESTAMENTO OLOGRAFO: è la forma di testamento più semplice. Per redigerlo è sufficiente scrivere di proprio pugno le disposizioni di ultima volontà su qualunque foglio, datarle e sottoscriverle.

IL TESTAMENTO PUBBLICO: prevede la presenza di un Notaio. Per redigere un testamento pubblico è opportuno recarsi da un Notaio, il quale, alla presenza di due testimoni – metterà per iscritto le volontà dichiarate.

IL TESTAMENTO SEGRETO: è un tipo di disposizione poco frequente. Si tratta di un testamento di cui il Notaio e i testimoni ignorano il contenuto. Alla presenza di due testimoni il Notaio riceve il testamento, che può essere sigillato dal testatore stesso o dal Notaio al momento del ricevimento.

I TESTAMENTI SPECIALI: sono testamenti ai quali si ricorre solo quando non è possibile redigere un testamento ordinario. I testamenti speciali prevedono una semplificazione delle formalità ma la loro validità è limitata.

#waltertroisi

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