Crisi da sovraindebitamento

Quando è in atto una crisi, la passività non fa che accrescere l’impotenza: alla fine ci si trova costretti ad agire proprio sui problemi e nelle condizioni di gran lunga meno favorevoli.“  Henry Kissinger

Con la Legge 3/2012  intitolata “Composizione delle crisi da sovraindebitamento“, più nota come Legge anti suicidi,    è possibile cancellare i propri debiti liquidando il patrimonio del consumatore e dell’imprenditore insolvente e ripartendo il ricavato in favore dei creditori sulla base della graduazione dei loro crediti.

Molta strada da allora è stata fatta  fino a giungere ad un riordino di tutta la disciplina generale della crisi d’impresa, riformando completamente tutta la normativa fallimentare,  modificando  la disciplina del sovraindebitamento e  sostituendo le procedure in modo da facilitare l’accesso e porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento,  in un Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza promulgato con il D.L.14/19.

Il nuovo Codice definisce il sovraindebitamento,  come «lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start-up innovative […] e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza»

Suddiviso in 4 parti,  la 1° più corposa, intitolata “CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL’INSOLVENZA” si sviluppa in 10 Titoli. Di questi il 5°, “LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE”, con ben 162 articoli, si  articola in 10 capi i quali contengono argomenti che vanno da; imprenditori individuali e società fino all’esdebitazione. 

L’esdebitazione è l’istituto che consente ai debitori considerati meritevoli di iniziare un processo che porterà alla cancellazione dei debiti non ancora onorati. La procedura stabilirà  quanto il debitore sarà in grado di pagare, affrancandolo dal resto di quei debiti che non riuscirebbe, in ogni caso ad onorare. In questo modo avrà la possibilità  di reinserirsi nuovamente nella vita economica.

Una novità introdotta dal nuovo Codice è l’esdebitazione di diritto. Iniziata la procedura e soddisfatto i creditori con quello che realmente riesce a pagare nella sua condizione economica attuale,  il debitore in presenza delle seguenti condizioni, ha il diritto di vedersi liberato da tutti i debiti :

  • non deve essere in malafede o deve aver compiuto atti di frode
  • non deve essere un soggetto fallibile
  • non deve aver creato consapevolmente la situazione di sovraindebitamento
  • non deve aver beneficiato dell’esdebitazione nei cinque anni precedenti alla scadenza del termine per l’esdebitazione e non deve aver beneficiato di questa per più di due volte.

Inoltre, con l’inizio della procedura  tutte le azioni esecutive, aste sulla casa, pignoramenti, ecc., in capo al debitore verranno sospese.

Viene allargata l’applicazione della procedura di esdebitazione a tutti quei soggetti che secondo l’ordinamento italiano non sono fallibili, quali: 
– I consumatori, ovvero persone le fisiche private
– i debitori non soggetti né assoggettabili a procedure concorsuali 
– gli imprenditori commerciali non fallibili
– gli imprenditori agricoli che esercitano le attività indicate all’art. 2135 c.c. (coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse) sia in forma individuale che in forma societaria;
– le start up innovative costituite ai sensi del D.L. 179/2012 conv. dalla Legge 221/2012, entro 4 anni dalla costituzione;
– gli ex soci illimitatamente responsabili di società di persone che non ricoprono più tale qualifica da più di un anno, in quanto non possono essere dichiarati falliti in base all’art. 10 della L. F.;
– i soci, di società di capitali soggette al fallimento, per i soli debiti e le sole garanzie personali (sono esclusi i debiti societari);
– l’imprenditore cessato, con cancellazione dal registro delle imprese da oltre un anno;
– i professionisti intellettuali, che esercitano attività regolamentate da leggi speciali con conseguente iscrizione ad un albo e i professionisti non iscritti;
– gli artisti che non esercitano l’attività in forma di impresa;
– le associazioni professionali, le società tra professionisti, che esercitano attività regolamentate da leggi speciali e non;
– gli enti privati, consorzi, le associazioni e le fondazioni che non hanno come scopo l’esercizio di una attività commerciale e non siano soggetti a liquidazione coatta amministrativa. 

Un’ulteriore novità introdotta dal Codice della Crisi d’Impresa consiste nell’estensione della procedura di cui trattasi anche ai familiari. L’art. 66 d.lgs. 14/2019, infatti, cita “i membri della stessa famiglia” con ciò intendendo:

  1. il coniuge,
  2. i parenti entro il quarto grado,
  3. gli affini entro il secondo,
  4. le parti dell’unione civile: due persone maggiorenni dello stesso sesso che abbiano contratto un’unione civile mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni (art. 1 c. 2 legge 76/2016);
  5. i conviventi di fatto: due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza materiale, non legate da rapporti di parentela, affinità, coniugio o da un’unione civile (art. 1 c. 36 legge 76/2016).

Le procedure che i debitori possono attivare sono tre a seconda che essi siano consumatori o imprese:

  • il piano di ristrutturazione dei debiti (artt. 67-73), riservato al consumatore (sostituisce il vecchio “piano del consumatore”) è nel Capo II Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento alla Sezione II Ristrutturazione dei debiti del consumatore: con l’auisilio dell’Organinsmo della Composizione della Crisi il consumatore può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta, avendo contenuto libero, può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti in qualsiasi forma. 

  • il concordato minore (artt. 74-83), rivolto al professionista, all’imprenditore minore, all’imprenditore agricolo e alle start-up innovative (sostituisce “l’accordo di composizione della crisi), è posizionato sempre nel Capo delle Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento alla Sezione III; i debitori, esclusi i consumatori, in costanza di sovraindebitamento possono formulare ai creditori una proposta di concordato minore, quando consente di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale.

  • la liquidazione controllata del debitore (artt. 268-277) rivolta alle categorie di soggetti sopraindicati (sostituisce la “liquidazione del patrimonio”), è disciplinato dal  Capo IX. Esso prevede che i debitori in stato di sovraindebitamento, con ricorso al Tribunale competente,  possono domandare l’apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni.

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#waltertroisi

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