„Godersi in pace una ricca eredità, passata di padre in figlio, è sempre una bella cosa: ma per i giovani, l’industria, l’abilità e la svegliatezza d’ingegno valgono più d’ogni altra fortuna ereditata.“ Carlo Collodi – I racconti delle fate
L’accettazione è l’istituto con il quale si accetta l’eredita.
Può essere espressa o tacita.
È espressione di manifestazione di volontà tramite atto dichiarativo ricevuto dal notaio o dal cancelliere del Tribunale del luogo ove il defunto aveva l’ultimo domicilio (e, in caso di eredi minori o incapaci, occorre anche l’autorizzazione del giudice).
È tacita, cioè desumibile da un comportamento concludente che manifesti la volontà di accettare (per esempio con il trasferimento della residenza nella casa ricevuta in eredità).
In caso di accettazione , l’erede subentra al defunto anche nei debiti.
In tale senso e con le stesse modalità previste per l’accettazione espressa, la legge consente di:
- rinunciare all’eredità, cioè di rifiutarla (con la conseguenza, però, che saranno chiamati all’eredità i discendenti);
- di accettare con beneficio di inventario (obbligatorio in caso di eredi minori, incapaci, o di persone giuridiche), in modo da non rispondere dei debiti del defunto con il proprio patrimonio personale, ma solo nei limiti del valore di quanto ricevuto in eredità.
fonte Notariato.it
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