L’invito a comparire rientra, a pieno titolo, in ambito dell’attività di controllo svolta dall’Agenzia delle Entrate, nella sua più autonoma discrezionalità.
L’attivazione del procedimento è lasciata alla sua valutazione la quale dovrà tenere conto dei fattori endogeni ed esogeni in prossimità dei termini decadenziali e prescrittivi.
Circa la forma ed il contenuto che l’invito deve rispettare sono alcuni obblighi relativamente al contenuto e la modalità di notifica al contribuente . Il punto 2.3, al primo capitolo della C.M. 235/1997, esplicita che l’invito riveste carattere informativo circa la possibilità di adesione, pertanto la mancata presentazione, alla data contenuta nello stesso, del contribuente non comporta l’applicazione di alcuna sanzione ma al tempo stesso pregiudica la possibilità di formulare istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell’avviso di accertamento (art. 6 c.2 D. Lgs. 218/1997.
La formulazione dell’invito a comparire deve essere comunicata al contribuente in un tempo congruo, necessario al suo più ampio compimento, affinché la sua conclusione possa garantire efficacia ai fini dell’accertamento con adesione ovvero dell’avviso di accertamento, entro i termini della prescrizione dell’attività accertativa.
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