Fermo Amministrativo

Tutto va in prescrizione, tranne il fermo amministrativo” Walter Troisi

È una procedura che segue la notifica del preavviso di fermo con il quale il contribuente viene:
– invitato a mettersi in regola nei successivi 30 giorni e
– informato che, in caso di mancato pagamento, si procederà all’iscrizione del fermo sul veicolo corrispondente alla targa indicata.

Trascorsi 30 giorni dalla notifica del preavviso di fermo amministrativo e in mancanza di provvedimenti di sgravio o sospensione o del pagamento del dovuto ovvero di richiesta di rateazione ovvero l’evidenza che lo stesso è bene strumentale all’attività di impresa o della professione da lui esercitata, lo stesso l’ente esattore procede con l’iscrizione del fermo amministrativo al Pubblico registro automobilistico (PRA), senza ulteriori comunicazioni!
Al pagamento totale della prima rata del piano di rateizzazione, il debitore può richiedere all’Agente della riscossione la sospensione del provvedimento di fermo, vedi circolare AdE 105/2016, al fine di poter circolare con il veicolo interessato. L’Agente della riscossione rilascerà, un documento contenente il proprio consenso all’annotazione della sospensione del fermo, che anche in questo caso il debitore dovrà presentare direttamente al PRA.
La sospensione del fermo amministrativo sul mezzo e la sua definitiva cancellazione sono due atti diversi.

La sospensione consente al cittadino di tornare a utilizzare la propria automobile, ma non cancella il mezzo dai registri di Equitalia: l’auto resta ancora, per così dire, a garanzia del pieno pagamento del debito.

La cancellazione del fermo, come accennato, si ha solo quando il cittadino paga l’ultima rata del debito, e quindi regolarizza la sua posizione nei confronti di Equitalia.
Pagato il debito, bisogna farsi rilasciare dall’Agente di riscossione la certificazione del pagamento e recarsi al PRA, fornendo i dati del veicolo, l’importo del credito ed il Certificato di proprietà del veicolo oggetto di provvedimento cautelare ed esecutivo per il quale si richiede la cancellazione del fermo amministrativo, più l’imposta di bollo pari a 32 €
Casi di #invalidità del fermo amministrativo.
Il fermo, come per ogni provvedimento amministrativo, può essere viziato nella sostanza o nella forma. I principali casi di invalidità sono fondamentalmente quelli che riguardano la mancata notifica della cartella, del preavviso di fermo e della intimazione di pagamento.

Per ciò che riguarda i #vizi si distinguono tra quelli di merito (mancata comunicazione del preavviso; mancata indicazione del responsabile del procedimento; mancata notifica dell’intimazione di pagamento) e quelli che riguardano aspetti formali: prescrizione del credito; avvenuto pagamento; mancata notifica della cartella.

La mancata notifica della cartella di pagamento.
Presupposto del fermo è certamente l’invio della cartella esattoriale.

Se la cartella di pagamento non è stata notificata, o la notifica stessa è invalida, il fermo amministrativo è nullo (articoli 50 e 86 DPR 602/73). Infatti il fermo amministrativo è illegittimo se al debitore prima non viene notificata la cartella di pagamento oppure un atto esecutivo equivalente come può essere l’avviso di accertamento oppure l’ingiunzione di pagamento (Cass 26/10/12 n. 18380)

La mancata comunicazione del preavviso di fermo.
Prima di iscrivere il fermo su di un veicolo, l’Agente della Riscossione, deve inviare il preavviso con il quale intima il pagamento entro 20 giorni, con l’avvertimento che, in caso contrario, procederà all’effettiva iscrizione del fermo amministrativo. Se non viene effettuato il preavviso, il fermo è nullo.

La mancata notifica dell’intimazione di pagamento.
Secondo la giurisprudenza, se passa più di un anno dalla notificazione della cartella, per poter procedere all’iscrizione del fermo occorre effettuare la notifica dell’intimazione di pagamento (Commissione Tributaria Provinciale di Milano, sentenza n. 137/03/09)

Il ricorso contro il fermo amministrativo
L’opposizione all’iscrizione del fermo amministrativo deve essere presentata al Giudice competente.
La competenza del Giudici si individua sulla base della tipologia del credito su cui si fonda il fermo ed in base al tipo di vizio che si vuole eccepire.

Pertanto, se il fermo riguarda crediti di diversa natura (tributi, sanzioni amministrative, crediti previdenziali, etc.) bisognerà proporre tante azioni quante sono le diverse Autorità competenti.

Alcune sentenze, tra cui quella della cassazione civile n.14831 del 25/6/08 e la 8558/17, definiscono l’Organo competente che individua la competenza in base alla natura del debito:
Giudice tributario per i debiti tributati quali imposte, tasse, tributi di qualsivoglia natura;
Giudice ordinario per tutti gli altri casi quali i contributi INPS, INAIL, multe, etc

#WalterTroisi

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