“Che cos’è la moralità se non ripagare i propri debiti? Dare alla gente quel che le spetta. Accettare le proprie responsabilità. Adempiere ai propri doveri verso gli altri, così come ci si aspetta che gli altri facciano nei confronti altrui.”
David Graeber
Può accadere che il contribuente dimentichi di versare una rata, successiva alla prima, dell’#avvisobonario, In tal caso, ricorrendone i presupposti, è sempre possibile porre rimedio con il duplice fine di non perdere il beneficio della rateazione e, soprattutto, della sanzione ridotta.
La decadenza dalla rateazione è disciplinato dall’articolo 3-bis del DLgs n 462/ 1997 essa si manifesta: 1) per il mancato pagamento entro 30 gg della prima rata della rateazione e 2) per l’insufficiente, oltre il 3%, o mancato pagamento entro 90 gg, delle rate successive alla prima.
L’effetto della decadenza comporta l’immediata iscrizione a ruolo del debito residuo. L’Agenzia delle entrate Riscossione provvederà, decorsi 180 giorni dal ricevimento del ruolo, all’emissione di una cartella di pagamento così articolata: importo residuo a titolo di imposta, sanzione al 30%, interessi e competenze di emissioni del ruolo.
Nel caso di omesso o insufficiente pagamento di una rata, successiva alla prima, entro i 90 giorni è possibile porre rimedio ricorrendo all’istituto del #ravvedimentooperoso, che prevede l’applicazione della sanzione e degli interessi legali.
La sanzione differisce a seconda se il versamento interviene entro i 15 giorni (0.2%), tra il 16° ed il 30° giorno (3%) ovvero oltre i 30 giorni (3.75%).
Oltre alla sanzione, dovranno essere calcolati e versati gli interessi giornalieri al tasso legale dello 0,8%
Dal puntuale perfezionamento ne consegue, quindi, il buon esito della rateazione.
Si conferma la disponibilità per il dettaglio dei codici tributi da utilizzare nel ravvedimento.
Fonte Risoluzione AdE 132/E /2011, fiscomania
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