Anatocismo bancario

“Il più grande mistero della vita non è l’esistenza o meno di Dio, ma il fatto che quando una banca ti presta i suoi soldi ti chiede gli interessi, mentre per tenere i tuoi soldi ti fa pagare per il servizio.”  Sergio Marongiu

L’Art. 120 TUB, che disciplina il regime della capitalizzazione degli interessi nei rapporti bancari, ha subito un lunghissimo processo di revisione, durato quasi vent’anni.
L’ultimo intervento, facendo chiarezza sull’impasse legislativo del 2014, ha comportato la previsione della capitalizzazione annuale degli interessi bancari, sostituendo la precedente capitalizzazione trimestrale introdotta con il D.Lgs. 432/99 il quale ha trovato suggello .con la Delibera CICR 09/02/2000 entrata in vigore il 22/04/2000.
Vero spartiacque in tema di anatocismo bancario.
Infatti:
– fino al 22/04/2000 il divieto di cui all’art.1283 c.c.. mantiene la sua piena efficacia e quindi l’anatocismo bancario è illegittimo;
– a decorrere dal 22/04/2000, l’anatocismo bancario viene legittimato a condizione che nei nuovi contratti bancari, ovvero nei pregressi contratti “adeguati” alle disposizioni contenute nella Delibera entro il 30/06/2000, sia prevista la pari periodicità degli interessi debitori-creditori.

Ritorno per un attimo all’impasse legislativo del 2014.
L’intenzione del legislatore con il comma 629 dell’art. della legge di Stabilità 2014 era di ripristinare il divieto di anatocismo ma la particolare formulazione del novellato 2° comma dell’art. 120 del T.U.B. e la subordinazione all’emanazione di apposita delibera CICR ha alimentato l’incertezza normativa aggravata dal “transito” nell’ordinamento di un’ulteriore norma prevista nel Decreto competitività D.L. 91/2014 , che incideva ulteriormente e nuovamente il 2° comma dell’articolo in questione, specificato che sino all’emanazione della nuova delibera CICR, la Delibera 09/02/2000 avrebbe continuato a trovare applicazione.
La norma non è entrata in vigore in quanto, la relativa legge di conversione (L. 11/08/2014, n. 116) ha riportato il testo dell’art. 120 T.U.B. alla formulazione iniziale dettata dalla Legge di Stabilità 2014.

L’ultima modifica, quella in esame, dell’art. 120 del T.U. è intervenuta con l’approvazione del disegno di legge di conversione del D.L. 14/02/2016, n.18 e la Delibera CICR 03/08/2016
Il legislatore “fa un passo indietro” in tema di divieto di anatocismo bancario reintroducendo la legittimazione della capitalizzazione degli interessi, stavolta con periodicità annuale.

Il nuovo testo del 2° comma dell’art. 120 T.U.B. demanda al CICR “di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;
b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale;
b1- per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento;
b2- per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati mentre nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili;
Il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l’addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l’autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché la revoca giunga prima che l’addebito abbia avuto luogo.

Dando attuazione alle disposizioni di legge la Delibera CICR 03/08/2016 stabilisce che:
– gli interessi sono contabilizzati separatamente dal capitale;
– in linea con la legge, gli interessi debitori divengono esigibili dal 1° marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati; in ogni caso prima che gli interessi maturati diventino esigibili, si richiede che al cliente venga assicurato un periodo pari ad almeno 30 giorni da quando egli abbia avuto effettiva conoscenza dell’ammontare degli interessi stessi; in questo modo il cliente ha a disposizione un lasso di tempo adeguato per pagare il debito da interessi senza risultare inadempiente;
– ribadendo quanto già previsto dalla norma primaria, è consentito che il cliente e la banca possono pattuire il pagamento degli interessi con addebito in conto a valere sul fido (con conseguente produzione di interessi su quanto utilizzato per estinguere il debito da interessi);
– il termine ultimo entro il quale le banche e gli altri intermediari finanziari devono porre in essere la Delibera è quello del 1° ottobre 2016.

#WalterTroisi

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