La marca da bollo (di 2 €) in fattura

In base all’art. 6 del DPR n. 633/1972, l’IVA e l’imposta di bollo sono tra loro alternative. Quindi, l’imposta di bollo va assolta su tutte quelle fatture in cui non è assolta l’IVA. L’obbligo sussiste solo qualora l’importo della prestazione da saldare è superiore a 77,47 euro.
Può essere assolta tramite apposizione di contrassegno telematico oppure in modo virtuale.
Tramite apposizione in fattura, il meccanismo generale è il seguente:
– sulle fatture con importi superiori ad € 77.47 la marca da bollo va applicata sia se sono in formato cartaceo che elettronico;
– sulle fatture con importi inferiori a € 77.47 la marca da bollo non va mai applicata, se le fatture presentano contemporaneamente importi soggetti ad IVA ed importi non soggetti, la marca da bollo va applicata solo qualora gli importi non soggetti ad IVA siano superiori a € 77.47.
Tramite apposizione virtuale, i contribuenti che assolvono in maniera virtuale la marca da bollo, anche su fatture elettroniche, sono tenuti a versarla in maniera cumulativa entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, cioè entro e non oltre il 30 aprile dell’anno successivo d’imposta.
Secondo quanto chiarito con dall’Amministrazione Finanziaria con la Risoluzione n. 44/E/2008, l’obbligo di apporre la marca da bollo sulle fatture o sulle ricevute è a carico del soggetto che forma i predetti documenti e, quindi, li consegna o spedisce.
Se l’obbligo è a carico di chi emette il documento fiscale, non è detto che sia a carico di questi anche il relativo onere. Infatti, per lo stesso meccanismo dell’IVA chi sostiene l’effettivo costo deve essere il consumatore finale. Quindi, il costo della marca da bollo è del debitore (cliente). Tale principio è implicitamente contenuto nell’art. 1199 C.c. nella parte in cui si afferma che “il creditore, che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare la quietanza e farne annotazione sul titolo se questi non è restituito al debitore.”
Anche se il costo della marca è a carico del debitore, vige la responsabilità solidale con il creditore (nel caso in questione il dentista). Tuttavia, il cliente che riceve la fattura senza bollo, è esente da responsabilità qualora, entro 15 giorni, la presenta all’Agenzia delle Entrate pagando l’imposta (in tal caso, dunque, la responsabilità ricade solo su chi ha emesso la fattura) – Risoluzione n. 444/E/2008.
La sanzione per omessa marca da bollo o per apposizione di una marca da bollo con data posteriore a quella della fattura è prevista dall’art. 25 D.P.R. n. 642/1972 (importo pari al doppio o al quintuplo della marca dovuta per ogni singolo documento considerato irregolare).
La marca da bollo è deducibile o detraibile ai fini IRPEF sempre se si può considerare accessoria al costo principale.
Le copie conformi delle fatture rilasciate ad esempio per causa di smarrimento dell’originale da parte del cliente, seguono il medesimo trattamento ai fini della marca da bollo prevista per le fatture originali.
Con il principio di alternatività sono sempre esenti dalla marca da bollo:
• Fatture, note di credito e addebito e documenti simili che riguardano operazioni soggette ad IVA;
• Fatture riguardanti operazioni non imponibili relative ad esportazioni di merci (Art. 8 lett. a) e b) DPR 633/1972) ed a cessioni intracomunitarie di beni (Art. 41, 42 e 58 DL 331/1993);
• Fatture soggette al reverse charge (Art. 17, comma 6 lett. a), a-bis) e a-ter) DPR 633/1972) e cessione dei rottami (Art. 74 comma 7 e 8 DPR 633/1972).

Sono soggette alla marca da bollo, invece le fatture di importo superiore ad € 77.47 riguardanti:
• Operazioni fuori campo IVA per mancanza del presupposto soggettivo o oggettivo (Art. 2, 3, 4 e 5 DPR 633/1972), territoriale (Art. da 7 a 7-septies DPR 633/1972);
• Operazioni escluse dalla base imponibile dell’ IVA (Art. 15 DPR 633/1972);
• Operazioni esenti da IVA (Art. 10 DPR 633/1972);
• Operazioni non imponibili perché effettuate in operazioni assimilate alle esportazioni, servizi internazionali e connessi agli scambi internazionali, cessioni ad esportatori abituali (esportazioni indirette Art. 8 lett. c) DPR 633/1972);
• Operazioni effettuate dai soggetti passivi che usufruiscono del nuovo regime dei minimi e del regime forfettario.

#WalterTroisi

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