FLAT TAX: I requisiti per accedere al nuovo Regime Forfettario 2019

“Interessante è l’obiettivo della flat tax, che coincide con l’obiettivo di riduzione della pressione fiscale come condizione di una politica di crescita.” Giovanni Tria

La Flat Tax si inserisce nel vigente Regime Forfettario introdotto con la Legge 190/2014 il quale è destinato agli operatori economici di ridotte dimensioni, prevede rilevanti semplificazioni ai fini Iva e ai fini contabili

Tuttavia, con la legge di bilancio 2019 è stato reso molto più ampio l’ambito applicativo. Infatti, è stata innalzata la soglia limite dei ricavi/compensi e sono stati eliminati gli ulteriori requisiti di accesso riguardanti il costo del personale e quello dei beni strumentali (articolo 1, commi 9-11 della legge n. 145 del 2018).

Possono accedere al nuovo regime forfetario sia i contribuenti che iniziano una nuova un’attività di impresa, arte o professione e che presumono di conseguire ricavi o compensi non superiori a 65.000 euro sia coloro che hanno già avviato un’attività purché abbiano conseguito ricavi o compensi sempre sotto la soglia dei 65.000 euro. Nel caso di esercizio di più attività, distinte da specifici codici attività, sarà considerata la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate (allegato 2 della legge 145 del 2018)

Lo stesso cessa di avere efficacia a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno il requisito di accesso previsto dalla legge ovvero si verifica una delle cause di esclusione.

Non possono avvalersi del regime in esame:

  • i soggetti che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito
  • i soggetti non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea, o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo, che assicuri un adeguato scambio di informazioni, e producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto
  • i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi
  • i soggetti che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari , o che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa arti o professioni
  • le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro

Reddito e tassazione

Il regime forfettario consente di applicare sul reddito un’unica imposta sostitutiva in sostituzione di quelle ordinariamente previste (imposte sui redditi, addizionali regionali e comunali, Irap).

L’aliquota è del 15%.

E’ salva l’ipotesi già prevista cone i precedenti regimi di vantaggio che in caso di nuova attività venga operata una riduzione dell’imposta e applicata un’imposta sostitutiva del 5% per i primi 5 anni di attività. Per poterne beneficiare è necessario che:

  • il contribuente non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare
  • l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni
  • qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio, non sia superiore al limite che consente l’accesso al regime.

L’adozione del presente regime comporta una serie di semplificazioni tanto ai fini Iva quanto ai fini delle imposte dirette.

Coloro che applicano il regime forfetario:

  • non addebitano l’Iva in fattura ai propri clienti e non detraggono l’Iva sugli acquisti
  • non liquidano l’imposta, non la versano, non sono obbligati a presentare la dichiarazione e la comunicazione annuale Iva
  • non devono comunicare all’Agenzia delle entrate le operazioni rilevanti ai fini Iva (cd. spesometro) né quelle effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list
  • non hanno l’obbligo di registrare i corrispettivi, le fatture emesse e ricevute
  • sono esonerati dall’obbligo della fatturazione elettronica.

I contribuenti che applicano il regime forfetario hanno l’obbligo di:

  • numerare e conservazione delle fatture di acquisto e le bollette doganali
  • certificare i corrispettivi
  • integrare le fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell’imposta relativa

Sebbene siano esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, rimane l’obbligo di tenere e conservare i registri previsti da disposizioni diverse da quelle tributarie.

Non applicano gli studi di settore e i parametri, sebbene siano tenuti a fornire, nella dichiarazione dei redditi, alcune informazioni relative all’attività svolta; non operano le ritenute alla fonte, pur essendo obbligati a indicare in dichiarazione il codice fiscale del soggetto a cui sono stati corrisposti emolumenti; non subiscono le ritenute, in ragione dell’esiguità della misura dell’imposta sostitutiva.

Per quanti presenti in tale regime ed al tempo stesso effettuano operazioni attive e passive con operatori non residenti, si rinvia al paragrafo 4.1.2 della Circolare n. 10/E del 4 aprile 2016, in cui è illustrata la relativa disciplina.

#walterTroisi

Fonte: Agenzia dell Entrate

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