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Mutuo: come districarsi

Il contratto di mutuo è disciplinato all’articolo 1813 e seguenti del codice civile.
L’articolo 1813 rubricato “nozione” recita:
“Il mutuo è il contratto con il quale una parte consegna all’altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità.

Mutuo è il termine giuridico utilizzato per indicare qualsiasi forma di “prestito”, sia di piccola entità, sia se si va in banca a chiedere del denaro per acquistare un immobile o altro.

La descrizione include qualunque tipo di debito, ma di solito l’oggetto del contratto è il denaro.

Il mutuo, in quanto oneroso, obbliga il mutuatario alla corresponsione degli interessi sulla somma di denaro ricevuta. E’ un contratto a prestazioni corrispettive, in quanto gli interessi costituiscono controprestazione del diritto reale sul capitale acquistato dal mutuatario.

L’art. 1815 c.c. stabilisce che, salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante, con rinvio all’art. 1824 c.c. per l’applicazione delle disposizioni relative alla loro determinazione. In particolare gli interessi sono ritenuti dalla dottrina prevalente come controprestazione del diritto reale sul capitale acquistato dal mutuatario.