Redditi da capitale: disciplina e tassazione

“È meglio non fare niente coi tuoi soldi piuttosto che qualcosa che non capisci.”
Suze Orman

I redditi da capitale sono ordinatamente elencati dall’Art. 44 “Redditi di capitale” del Testo Unico delle Imposte sui Redditi TUIR D.P.R: 917/1986 mentre l’Art. 45 “Determinazione del reddito di capitale” sempre Tuir aiuta a determinare lo stesso ai fini della tassazione.

Una definizione viene data dal comma 1 dell’Art. 45 il quale recita “Il reddito di capitale è costituito dall’ammontare degli interessi, utili o altri proventi percepiti nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione. Omissis”

La configurazione dei redditi da capitale illustrato nell’Art. 44, comprendendo fattispecie eterogenee, non puà definirsi omogenea in quanto per loro natura derivano da attività e strumenti diversi tra loro.

Nonostante l’assenza di una definizione fiscale autonoma, i redditi da capitale hanno requisiti fondamentali comuni, essi sono; la tassazione al lordo, si intende al lordo di qualsiasi componente di costo e di produzione dello stesso, ed il principio di cassa che prevede l’obbligo di dichiarazione dei redditi solo per quelli effettivamente incassati nel periodo di imposta interessato. Questi redditi si differenziano da quelli di impresa per i quali vige il principio di competenza economica.

“Se ti togli il denaro dalle tasche e lo metti nella tua testa, la tua testa riempirà di nuovo le tue tasche.”
Benjamin Franklin

Tali redditi possono essere raccolti in due macrocategorie di proventi:

  • quelli derivanti da rapporti di finanziamento; e
  • quelli derivanti da capitali impiegati in attività finanziarie di partecipazione, ovvero i redditi di partecipazione.

Nei rapporti di finanziamento sono ovviamente incluse le rendite finanziare, cioè la remunerazione spettante al capitale di un rapporto contrattuale in cui il risparmiatore mette a disposizione dell’intermediario finanziario una certa somma di denaro prevedendo la restituzione dello stesso alla scadenza pattuita.

La tassazione di tali redditi avviene attraverso l’applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di imposta, questa è: del 26% per gli interessi derivanti da dividenti, obbligazioni, interessi attivi bancari e postali, certificati dei deposito e del 12,5% per i titoli di Stato e similari.

I proventi da capitali impiegati in attività finanziarie o di partecipazione, i dividendi di partecipazione, sono redditi di capitale derivante dalla partecipazione al capitale di rischio di società o enti soggetti passivi Ires. La tassazione di questi redditi è influenzata sia dalla percentuale partecipazione detenuta dal socio, ovvero dalla qualità della partecipazione: se qualificata o non qualificata, che dalla localizzazione della società che eroga i dividendi.

Per definire una partecipazione qualificata occorre verificare due discriminanti: la quota percentuale di capitale posseduta ed il diritto di voto in assemblea che tale partecipazione attribuisce. Il diritto società viene in soccorso definire correttamente la distinzione tra partecipazione qualificata e non, prevedendo diverse percentuali di quota capitale e diritto di voto distinguendo tra società quotate in borsa e società non quotate.

Partecipazione NON qualificata in società NON quotate in borsa = quota capitale inferiore al 25% ovvero se attribuisce un diritto di voto in assemblea ordinaria inferiore al 20%;

Partecipazione qualificata in società NON quotata in borsa = quota capitale superiore al 25% ovvero se attribuisce un diritto di voto in assemblea ordinaria maggiore al 20%;

Partecipazione NON qualificata nelle società quotate in borsa = quota capitale inferiore al 5% ovvero se attribuisce un diritto di voto in assemblea ordinaria inferiore al 2%

Partecipazione qualificata nelle società quotate in borsa = quota capitale superiore al 5% ovvero se attribuisce un diritto di voto in assemblea ordinaria maggiore al 2%.

TASSAZIONE REDDITI DI CAPITALE SOCIETÀ RESIDENTI

La Legge di bilancio 2018 è intervenuta in materia equiparando la tassazione sulle persone fisiche non in regime di impresa che detengono partecipazioni, qualificate o non qualificate, con tassazione ad aliquota fissa del 26% dal 2018.

La tassazione da applicare a partire dal 2019, nel caso di dividendi distribuiti da società residenti e derivanti da partecipazioni qualificate, dipende dal soggetto destinatario dei dividendi medesimi.

  • Ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 26% sull’intera base imponibile per le persone fisiche non in regime di impresa.
  • Per le ditte individuali (persone fisiche operanti in regime di impresa) e le società di persone, base imponibile pari al 58,14% (esenzione sulla differenza), sulla quale verranno applicate le aliquote irpef ordinarie
  • Per le società di capitale, base imponibile pari al 5% Nel caso in cui si tratti di una partecipazione non qualificata, l’esenzione è totale se la società considerata abbia optato per il regime di trasparenza, ovvero per la tassazione IRPEF direttamente in capo ai soci.

LA GESTIONE DEL PERIODO TRANSITORIO

La norma prevede una disciplina transitoria per le distribuzioni di utili deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022 si applicano le regole precedenti..

A partire dall’esercizio 2018 si applicherà la ritenuta a titolo di imposta pari al 26% sia sui soci titolari di partecipazioni qualificate che non.

Simile previsione anche sul capital gainderivante dalla cessione di parteciapzioni

TASSAZIONE DIVIDENDI ED AZIONI DI SOCIETÀ NON RESIDENTI

I redditi di capitale di tali società concorrono alla formazione del reddito complessivo del contribuente, soggetto IRPEF o IRES, per il 100% del loro ammontare.

Tale regime non opera esclusivamente nel caso di ammissibilità di interpello, art. 167 c. 5 del TUIR DPR 917/1986 e nel caso di applicazione delle disposizioni in materia di imprese controllate art. 167 c. 1, sesso testo.

#WalterTroisi

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