Il recesso del socio accomandante

“Negli affari non ci sono amici, soltanto soci.”
Alexandre Dumas padre

“Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un progresso, lavorare insieme un successo.”
Henry Ford

Il recesso del socio nelle società di persone è disciplinato dagli artt.2285, 2289 e 2290 c.c..

Questa norma consente al socio di recedere quando la società è contratta a tempo indeterminato o per tutta la durata della vita dei soci. Tale seconda ipotesi ricorre allorquando la durata della società ecceda la normale vita di un socio.

In questi casi, l’uscita non richiede il consenso degli altri soci, ai quali il recesso va comunicato con un preavviso di almeno tre mesi. La comunicazione del recesso del socio è efficace dal momento in cui è stata portata a conoscenza legale del destinatario, dunque anche con la compiuta giacenza della lettera raccomandata inviata all’amministratore, e da lui non ritirata.

Il recesso è consentito nei casi previsti nel contratto sociale ovvero quando sussiste una giusta causa.

Il recesso dalla società, secondo l’opinione dominante, un è negozio unilaterale recettizio non formale; secondo alcune pronunce giurisprudenziali potrebbe risultare anche da comportamento non concludente. In ogni caso, sembra pacifico che, per poter dispiegare i suoi effetti nei confronti degli altri soci sia sufficiente una semplice comunicazione per scrittura privata non autenticata.

In tal caso la comunicazione non prevede particolare tenore formale: “La presente per comunicare il mio recesso irrevocabile dalla Società” è, pertanto, più che sufficiente

Un’interessante sentenza è stata emessa dal Tribunale di Roma (n. 8422 del 20 aprile 2015). il tribunale ribadisce che la dichiarazione di recesso del socio da una società di persone (atto unilaterale recettizio contenente una manifestazione di volontà incompatibile con la prosecuzione del rapporto sociale del socio che tale volontà esprime) è efficace, e determina lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio receduto, non appena comunicata agli altri soci, con la conseguenza che la sentenza di accertamento dell’esistenza del presupposto del recesso comunicato ha natura di mero accertamento, con effetto ex tunc.

Obblighi pubblicitari

Posto che è onere e responsabilità dell’amministratore, il socio recedente è a posto con la semplice raccomandata. Il problema resta all’amministratore. Tuttavia in merito agli obblighi pubblicitari da adempiere presso il Registro delle imprese (il recesso rappresenta una modifica del contratto sociale), ci si limita a sottolineare come le Istruzioni per l’iscrizione e il deposito degli atti al Registro delle imprese prevedano anche l’ipotesi che l’evento sia comunicato da parte del socio receduto (e non dalla società), il che potrebbe verificarsi qualora il socio, pur avendo dato comunicazione di recesso, non venga convocato per la redazione dell’atto modificativo.

In effetti, poiché la modifica del contratto sociale può avvenire successivamente all’esercizio del recesso e l’exit del socio non è opponibile ai terzi senza che esso sia stato iscritto nel Registro delle imprese (a meno che si provi che i terzi ne erano a conoscenza: art. 2300, co.3, c.c.), in attesa della modifica del contratto sociale della relativa iscrizione nel Registro delle imprese, può certamente corrispondere all’interesse del socio receduto l’iscrizione nel Registro delle imprese del proprio recesso.

Adempimenti c/o CCIAA

AMMINISTRATORE

Uno degli amministratori trasmette, entro 30 giorni dall’effetto del recesso, il modello di modifica persona ed allega documentazione probatoria (lettera di comunicazione recesso da parte del socio receduto). La pratica sconta euro 90,00 di diritti di segreteria ed euro 59,00 di imposta di bollo.

SOCIO RECEDUTO

Può presentare un esposto da cui emerga l’evidenza del fatto modificativo, allegando idonea documentazione (es. raccomandata con avvenuta notifica alla società e agli altri soci).

L’Ufficio, verificata l’esistenza del presupposto, pone in essere la seguente procedura ai sensi dell’art. 2190 c.c.:

– invia raccomandata alla società e agli amministratori, con assegnazione di un termine di 30 giorni per l’adozione e il deposito degli atti previsti dall’art. 2300 c.c. (vedi punto precedente);

– scaduto il termine senza che sia intervenuta la modifica richiesta, provvede a trasmettere gli atti al Giudice del Registro per la formalizzazione del recesso;

– iscrive l’eventuale provvedimento emesso dal Giudice;

– comunica l’avvenuta iscrizione alla società e all’interessato applicando la sanzione amministrativa agli amministratori obbligati all’adempimento di legge omesso.

#waltertroisi

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