Locazione immobili a canone concordato e cedolare secca al 10%

Il contribuente che intende beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per gli immobili oggetto di locazione a canone concordato, come dell’aliquota della cedolare secca ridotta del 10% o delle agevolazioni stabilite ai sensi dell’articolo 8, legge n. 431 del 9 dicembre 1998 in materia di imposte di registro, devono essere in possesso dell’attestazione rilasciata dalle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori con cui viene sancita la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto di locazione all’Accordo Territoriale eventualmente siglato.

Per il Comune di Pontecagnano, l’Accordo Territoriale è il ne 11180 definito tra il Sunia e Confedilizia e depositato in data 08/040/2002

La cedolare secca al 10%, in luogo a quella del 21% per i contratti a canone libero, è stata introdotta al fine di combattere il mercato degli affitti in nero. Introdotta dal Decreto Lupi, noto come Piano casa. La c.s. al 10% è un regime di tassazione agevolato valido per le locazioni di case, appartamenti e abitazioni con contratto a canone concordato.

Con l’introduzione dell’’art. 1, comma 59 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (c.d. Legge di Bilancio 2019), il Legislatore ha previsto dal 1° gennaio la possibilità di optare per l’applicazione della cedolare secca (imposta sostitutiva), sebbene al 21%, anche con riferimento a determinate tipologie di immobili commerciali classificati nella categoria catastale C/1.

Tale imposta sostitutiva viene versata in luogo delle seguenti imposte:

  • aliquote Irpef;
  • addizionali Irpef;
  • imposta di registro del contratto di locazione;
  • imposta di bollo da 16€.

Requisiti


Il contratto con canone concordato può essere adottato per contratti di locazione a uso abitativo, ad uso transitorio e per i contratti per gli studenti universitari, 
  • Insistenza dell’immobili nei Comuni che presentano le seguenti problematiche: carenza di soluzioni abitative; alta densità abitativa; colpiti da calamità naturali.
  • Contratto a canone concordato 3+2, “assistito
  • Contratto a canone concordato “attestato” dalle organizzazioni dei proprietari o degli inquilini che certifica la congruità e la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto di locazione all’Accordo Territoriale siglato.


Come e quando si paga

Le scadenze e le modalità (acconto e saldo) sono le stesse dell’Irpef.

A cambiare è la misura dell’acconto, pari al 95% dell’imposta dovuta per l’anno precedente.

In generale, l’acconto non è dovuto nel primo anno di esercizio dell’opzione per la cedolare secca, poiché manca la base imponibile di riferimento, cioè l’imposta sostitutiva dovuta per il periodo precedente.

#Walter Troisi

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