La Traslazione fiscale

“Mio nipote mi ha chiesto cosa è l’IVA. Per spiegarglielo ho mangiato il 22% della sua merendina.”
Anonimo

Si ha traslazione fiscale quando il soggetto tenuto a pagare al fisco l’imposta (contribuente di diritto) trasferisca l’onere in tutto o in parte su altri (contribuenti di fatto).

La t., si verifica mediante un solo o più trasferimenti a catena, prima che il tributo arrivi a colpire un soggetto che, non avendo modo di rivalersi su altri, diventa suo malgrado contribuente di fatto.

Il verificarsi o meno della t. attiene alla natura dell’imposta, all’elasticità della domanda, al prezzo, alla forma di mercato, alla struttura dei costi, ma anche ad altri fattori di carattere economico, sociologico e psicologico. Perché possa verificarsi la t. occorre che l’imposta abbia per oggetto beni o servizi che il contribuente di diritto produce per lo scambio e che il prezzo dei beni o servizi suddetti possa essere aumentato,

Sono imposte non trasferibili le imposte dirette personali sul reddito globale o sul patrimonio e, quasi sempre, le imposizioni a carattere generale, anche se articolate in più tributi. Sono invece trasferibili le imposte indirette sui consumi e anche le imposte dirette reali su singoli redditi di lavoro, di capitale, di impresa ecc., in quanto i redditi stessi altro non sono che i prezzi ricavati da coloro che vendono la loro energia lavorativa, l’uso del capitale ecc. Nel caso di domanda elastica, non vi può essere t. dell’imposta in quanto un aumento del prezzo del bene provocherebbe una riduzione considerevole della quantità consumata e invece, per domande rigide, il trasferimento dell’onere è più facile. In regime di monopolio, le imposte applicate in misura/”>misura proporzionale o progressiva sulla rendita del monopolista non sono trasferibili, mentre in libera concorrenza non si verifica la t. dell’onere solo se sul mercato operano imprese intramarginali (➔ impresa) in grado di assorbire l’imposta. In tutti questi casi, in cui la t. segue la linea dei rapporti economici, ossia il venditore scarica l’onere del tributo sul compratore del bene e servizio da lui messo sul mercato, si parla di t. in avanti o di ripercussione. Se l’oggetto dell’imposta è un bene durevole, può verificarsi anche la t. all’indietro, ossia il tributo può risalire a colpire colui che ha avuto la posizione di venditore nei confronti del contribuente di diritto. Per es., un aumento dell’imposta sul reddito dei fabbricati può tradursi in un aumento delle pigioni, ma, qualora la t. in avanti sugli inquilini non sia possibile, può anche provocare una diminuzione del prezzo dei fabbricati stessi nella misura della capitalizzazione dell’imposta; in caso di vendita, l’imposta sul reddito di fabbricato, comunque gravante sul nuovo proprietario, verrebbe di fatto trasferita al vecchio proprietario attraverso la riduzione di prezzo dell’immobile.

La t., sia progressiva sia regressiva, può avvenire in linea verticale (quando la variazione di prezzo concerne lo stesso prodotto o servizio colpito dall’imposta e i suoi beni strumentali, se si tratta di un bene finito, o i suoi prodotti finiti, se si tratta di un bene strumentale) o in linea obliqua (o laterale) quando investe altri prodotti non tassati, e si possono avere naturalmente forme composte in cui si verificano contemporaneamente più tipi di traslazione. Le t. inoltre si dicono di primo, secondo e ulteriore grado, a seconda che si verifichino al primo, al secondo o al successivo scambio, possono aversi cioè anche due o più processi traslativi a catena.

Si parla infine di t. alternata, quando il produttore trasferisce in tutto o in parte l’imposta relativa ad alcuni consumatori, mentre si addossa l’onere di quella relativa ad altri, e di t. ammassata, quando il produttore trasferisce su alcune categorie di consumatori l’intera imposta anche per la quota relativa ad altre categorie che restano immuni.

#WalterTroisi

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